Sala operativa
La gestione, il coordinamento ed il sostegno, sull’intero territorio regionale, di tutte le situazioni di crisi o d’emergenza di cui all’articolo 2, lettera b) Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii., compreso il supporto nelle attività riguardanti l’antincendio boschivo in particolare per ciò che attiene gli incendi d’interfaccia in ambito urbano e rurale, sono attuati dalla Regione in osservanza al quadro normativo nazionale e regionale di protezione civile, in particolare attraverso la Sala Operativa Regionale, che è situata presso il Vivaio Forestale “Selva del Campo” a Campochiaro (CB).
Le attività della Sala Operativa Regionale (S.O.R.) sono svolte con modalità H12-24 con reperibilità e per 365 giorni all’anno, attraverso appositi turni del personale operativo.
Nelle situazioni di pre-emergenza e/o emergenza, il coordinamento e la responsabilità delle attività è assunta direttamente dal Dirigente del Servizio o, in caso di assenza e/o impedimento di questi, da un suo delegato.
Il numero di unità di personale preposto allo svolgimento delle attività della SOR può aumentare sulla base delle esigenze di gestione degli eventi straordinari attesi e/o in atto, impegnando ulteriori unità di personale idonee a fronteggiare la situazione di emergenza.
La S.O.R., in sinergia con il Centro Funzionale, assicura il monitoraggio degli eventi idropluviometrici garantendo i collegamenti e la circolazione dell’informazione tra i vari Enti coinvolti nella gestione delle emergenze e la Presidenza della Giunta Regionale, nonché, in raccordo con l’INGV, il monitoraggio e l’analisi degli eventi sismici, degli eventi di crisi del sistema trasporti e viabilità, nonché delle varie tipologie di rischio naturale e antropico insistenti sul territorio regionale.
Le Procedure della Sala Operativa con riferimento ad attività in situazioni ordinarie o di preemergenza e/o emergenza sono sintetizzate, rispettivamente, nelle Tabelle seguenti.
La catena di comando di Sala Operativa è:
Le fasi di SOR sono tre e possono essere ricondotte al seguente schema:
La Sala Operativa Regionale rafforza il presidio attivo:
al verificarsi di un evento di tipo “b” o di tipo “c” di cui alla Legge Regionale n. 10/2000, art. 2 comma 1, lett. b), c), nonché, per il principio di sussidiarietà e nello spirito di leale collaborazione fra Enti, si verifichi un evento di tipo “a”, di cui alla citata Legge Regionale, ed il livello comunale faccia espressa richiesta di supporto regionale;
qualora il Centro Funzionale Decentrato, dichiari una criticità moderata prevista e/o una criticità ordinaria con evento in atto, secondo le modalità e le procedure previste dal Sistema di Allertamento Regionale per il Rischio Idraulico ed Idrogeologico, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 152 del 22.02.2009;
con la Dichiarazione del Periodo di Massima Pericolosità di Incendi Boschivi, secondo quanto previsto dalla Legge Quadro sugli Incendi boschivi n. 353 del 21.11.2000 e dal Piano Regionale Pluriennale di lotta attiva agli incendi boschivi, l’attivazione H24 sarà mantenuta per tutto il periodo di massima pericolosità;
per ogni evento previsto o manifestato che si verifichi sul territorio regionale e che suppone, l’attivazione della Sala Operativa Regionale H24.
Ultimo aggiornamento
11 Dicembre 2022, 08:02